 | news: Permessi per il diritto allo studio (150 ore) per l'anno 2010. |
Lunedì 16 novembre 2009 (quest'anno, infatti, la usuale data del 15 "cade" di domenica) è il termine ultimo di presentazione delle domande per la fruizione, nell'anno solare 2010, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (cosiddette "150 ore"). Dal "link" è rinvenibile ---> un fac-simile di modello di domanda da indirizzare agli Uffici Scolastici Provinciali (USP) tramite la propria scuola di servizio (con l'avvertenza che alcune Direzioni Regionali o USP hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli).(da cislscuola)
Normativa di riferimento
- CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a).
- Contratto integrativo regionale.
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Destinatari
Tutte le categorie di personale:
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale (ove
previsto dai contratti integrativi e nei limiti delle disponibilità dei
contingente provinciale).
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Modalità delle assenze
- I permessi straordinari retribuiti - in misura massima di 150 ore annue
individuali, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di
svolgimento dei corsi - sono calcolati ad anno solare.
- La concessione - sulla base di una contrattazione decentrata, nel limite
del 3% della dotazione organica provinciale complessiva - è data allo scopo di
permettere la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di
studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione
secondaria e di qualificazione professionale, statali e non statali abilitate
al rilascio di titoli di studio aventi valore legale (i permessi spettano
anche per la preparazione della tesi di laurea).
- I turni di lavoro devono poter agevolare la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami, fatte salve eccezionali esigenze di servizio.
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Presentazione delle domande
- La domanda (redatta su apposito modello, talvolta fornito dagli Uffici
Scolastici Provinciali) deve essere presentata a questi ultimi, tramite la
scuola di titolarità, entro il termine fissato dalla contrattazione
regionale (normalmente il 15 novembre: quest'anno, come detto, il 16).
- Entro il 15 dicembre il dirigente scolastico emette il provvedimento
concessivo al personale da lui amministrato e presente nell'elenco provinciale
degli aventi diritto.
- Solo in caso di eccedenza dei limite numerico dei 3%, sarà necessaria
provvedere a stilare una graduatoria, in base ai seguenti criterio di
priorità: 1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titolo di
studio proprio della qualifica di appartenenza; 2) frequenza di corsi
finalizzarti al conseguimento di un titolo di studio di istruzione di I e II
grado o di un diploma di laurea o equipollente; 3) frequenza di corsi
finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica
professionale, di attestati professionali, riconosciuti dall'ordinamento
pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti
di sostegno; 4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di
studio in corsi post- universitari; 5) frequenza di corsi finalizzati al
conseguimento di altri titoli di studio di pari grado a quello già posseduto;
6) anzianità di servizio; 7) età.
- A parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche,
i dipendenti che non abbiano mai fruito di tali permessi per la frequenza di
corsi.
- Coloro che già godono dei permessi in questione, hanno diritto al rinnovo
degli stessi con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata
del corso frequentato.
- La certificazione va presentata ai dirigente scolastico della scuola di
servizio, subito dopo la fruizione dei permesso e comunque non oltre il
termine di ciascun anno solare (o di un eventuale cambiamento di sede).
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Documentazione
- Idonea certificazione sia dell'iscrizione ai corsi sia degli esami finali
sostenuti.
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